Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti cotone MON-15985-7 o da esso costituiti od ottenuti;
b)
mangimi contenenti cotone MON-15985-7 o da esso costituiti od ottenuti;
c)
cotone MON-15985-7 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:685:oj#art-2