Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti cotone MON-15985-7 o da esso costituiti od ottenuti; b) mangimi contenenti cotone MON-15985-7 o da esso costituiti od ottenuti; c) cotone MON-15985-7 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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