Art. 4
In vigore dal 20 apr 2015
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Romania deve trasmettere le seguenti informazioni:
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l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario,
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una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, compresa la prova dell'ammissione dell'ordine di recupero in una posizione adeguata nella procedura di liquidazione di Termoelectrica,
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qualora sia impossibile per Termoelectrica adempiere l'ordine di recupero, l'ordine emesso nei confronti di Termoelectrica di sciogliere la società e la prova che Termoelectrica sia uscita definitivamente dal mercato,
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i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
La Romania deve informare la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa deve trasmettere immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa deve inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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