Art. 2

In vigore dal 20 apr 2015
La Romania deve procedere al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all' presso i beneficiari. L'obbligo di recuperare gli aiuti è esteso a CE Hunedoara. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui tali somme sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (51).
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