Art. 5
Organi di gestione e personale
In vigore dal 27 mar 2015
Organi di gestione e personale
1. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:
a)
dall'amministratore;
b)
dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli («comandante dell'operazione»);
c)
dal contabile.
2. Athena utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione. Athena fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'Unione o distaccato dagli Stati membri.
3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore e al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.
4. Gli organi e il personale di Athena sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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