Art. 4
Coordinamento con terzi
In vigore dal 27 mar 2015
Coordinamento con terzi
Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione, Athena coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione e le organizzazioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:528:oj#art-4