Art. 4
In vigore dal 27 mar 2015
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all', paragrafo 1 che soddisfano le condizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabili al momento della concessione degli aiuti o da qualsivoglia altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno.
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