Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 mar 2015
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all', paragrafo 1 che soddisfano le condizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabili al momento della concessione degli aiuti o da qualsivoglia altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:288:oj#art-4