Art. 1

In vigore dal 16 mar 2015
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina, si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1420:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo