Art. 1
In vigore dal 16 mar 2015
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina, si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
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