Art. 2

Oggetto

In vigore dal 13 mar 2015
Oggetto 1.   La presente decisione stabilisce gli obiettivi, i principi fondamentali, l'organizzazione e le responsabilità in relazione alla sicurezza presso la Commissione. 2.   La presente decisione si applica a tutti i servizi e in tutti i locali della Commissione. Il personale della Commissione che lavora nelle delegazioni dell'Unione è soggetto alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna (6). 3.   Fatte salve indicazioni specifiche relative a particolari categorie del personale, la presente decisione si applica ai membri della Commissione, al personale della Commissione che rientra nel campo di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (END), ai prestatori di servizi e al loro personale, ai tirocinanti e ai singoli che hanno accesso a fabbricati o altre risorse della Commissione, o alle informazioni trattate dalla Commissione. 4.   Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicate la decisione 2002/47/CE, ECSC, Euratom della Commissione (7), la decisione 2004/563/EC, Euratom della Commissione (8), la decisione C(2006) 1623 della Commissione (9) e la decisione C(2006) 3602 della Commissione (10).
Storico versioni

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