Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«risorse», tutti i beni mobili e immobili di proprietà o in possesso della Commissione;
2)
«servizio della Commissione», le direzioni generali, i servizi della Commissione o il gabinetto di un membro della Commissione;
3)
«sistema di comunicazione e informazione» o «CIS», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica, compreso l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, nonché l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione;
4)
«controllo dei rischi», le misure di sicurezza presumibilmente in grado di tenere efficacemente sotto controllo un rischio per la sicurezza prevenendolo, attenuandolo, evitandolo o trasferendolo;
5)
«situazione di crisi», la circostanza, l'evento, l'incidente, l'emergenza (o una combinazione simultanea o successiva di questi) tale da mettere in pericolo grave o immediato la sicurezza nella Commissione, a prescindere dall'origine;
6)
«dati», l'informazione in una forma che ne consente la comunicazione, la registrazione o il trattamento;
7)
«membro della Commissione responsabile della sicurezza», il membro della Commissione sotto l'autorità del quale rientra la direzione generale Risorse umane e sicurezza;
8)
«dati personali», i dati personali definiti nell', lettera a) del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
9)
«locali», beni immobili o assimilabili di proprietà o in possesso della Commissione;
10)
«prevenzione del rischio», le misure di sicurezza che presumibilmente impediscono, ritardano o pongono termine a un rischio per la sicurezza.
11)
«rischio per la sicurezza», la combinazione del livello di pericolo, del livello di vulnerabilità e del potenziale impatto di un evento;
12)
«sicurezza nella Commissione», la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni nella Commissione, in particolare l'incolumità delle persone e l'integrità delle risorse, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni e dei sistemi di comunicazione e informazione, nonché il funzionamento senza ostacoli delle attività operative della Commissione;
13)
«misura di sicurezza», ogni misura di sicurezza adottata conformemente alla presente decisione per tenere sotto controllo i rischi per la sicurezza;
14)
«statuto», lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5);
15)
«minaccia per la sicurezza», un evento o agente che presumibilmente, in mancanza di una reazione che lo ponga sotto controllo, compromette la sicurezza;
16)
«minaccia immediata per la sicurezza» una minaccia per la sicurezza che si verifica senza preavviso o con preavviso estremamente breve;
17)
«grave minaccia per la sicurezza», una minaccia per la sicurezza che presumibilmente può comportare perdite di vite umane, gravi lesioni o danni personali, ingenti danni materiali, compromissione di informazioni altamente sensibili, perturbazione dei sistemi informatici o delle capacità operative essenziali della Commissione;
18)
«vulnerabilità», una debolezza di qualsiasi tipo che presumibilmente, se fruttata per una o più minacce, compromette la sicurezza nella Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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