Art. 7

Controparti idonee

In vigore dal 4 mar 2015
Controparti idonee Sono controparti idonee per il PSPP: a) i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi della Sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; e b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.
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