Art. 5

Limiti all'acquisto

In vigore dal 4 mar 2015
Limiti all'acquisto 1.   Fatto salvo l', si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell', dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite sarà inizialmente fissato al 25 %, per i primi sei mesi di acquisti, e sarà successivamente rivisto dal Consiglio direttivo. 2.   Nel caso dei titoli di debito di cui all', paragrafo 2, lettera c), si applicherà un diverso limite relativo alla quota-parte di un'emissione. 3.   Nell'ambito del PSPP si applica un limite complessivo, pari al 33 % dei titoli in circolazione di un emittente, alla totalità dei titoli di debito negoziabili idonei in relazione alle scadenze indicate nell', dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema.
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