Art. 2
In vigore dal 19 feb 2015
Le voci relative alle persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione sono espunte dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:277:oj#art-2