Art. 1
In vigore dal 19 feb 2015
L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2016.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2016.
La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:277:oj#art-1