Art. 2
Abrogazione degli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23
In vigore dal 18 feb 2015
Abrogazione degli della decisione BCE/2014/23
1. Gli della decisione BCE/2014/23 sono abrogati.
2. I riferimenti all'abrogato della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 12, paragrafo 5, dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27.
3. I riferimenti all'abrogato articolo 4 della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'indirizzo BCE/2014/9.
Storico versioni
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