Art. 2 · Abrogazione degli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23

Art. 2

Abrogazione degli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23

In vigore dal 18 feb 2015
Abrogazione degli della decisione BCE/2014/23 1.   Gli della decisione BCE/2014/23 sono abrogati. 2.   I riferimenti all'abrogato della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 12, paragrafo 5, dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27. 3.   I riferimenti all'abrogato articolo 4 della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'indirizzo BCE/2014/9.
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