Art. 1

Definizioni

In vigore dal 17 feb 2015
Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) “fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) “materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto; c) “prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) “merci”, sia i materiali che i prodotti; e) “valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); f) “prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) “valore dei materiali”, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE; h) “valore dei materiali originari”, il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) “valore aggiunto”, la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all' con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nel SEE; j) “capitoli” e “voci”, i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”; k) “classificato”, il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) “spedizione”, i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) “territori”, comprensivi delle acque territoriali.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo