Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 feb 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«cassa di servizio», il serbatoio dal quale proviene il combustibile per alimentare gli apparati motori a olio combustibile a valle;
2)
«impianto servizio combustibile», il sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile dalle casse di servizio agli apparati motori a olio combustibile;
3)
«rappresentante della nave»: il comandante o l'ufficiale di guardia responsabile dei combustibili per uso marittimo utilizzati e della documentazione, e che concorda l'ubicazione del punto alternativo di campionamento per il combustibile;
4)
«ispettore» zolfo«», la persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a verificare il rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/32/CE;
5)
«sistema d'informazione dell'Unione», il sistema, gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che utilizza i dati sul porto di scalo delle singole navi nell'ambito di SafeSeaNet, il sistema di gestione delle informazioni istituito dall'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di registrare e scambiare informazioni in merito ai risultati delle singole verifiche di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/CE. Un meccanismo di selezione basato sul rischio viene elaborato a livello dell'Unione sulla base dei risultati delle singole verifiche di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/CE e delle relative risultanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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