Art. 3

Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo delle navi

In vigore dal 16 feb 2015
Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo delle navi 1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile presso almeno il 10 % del numero totale di singole navi facenti annualmente scalo nello Stato membro rilevante. Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio delle navi registrate nei tre anni precedenti attraverso SafeSeaNet. 2.   A partire dal 1o gennaio 2016, il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo è verificato anche mediante campionamento o analisi, o entrambi, per almeno le seguenti percentuali delle navi sottoposte a ispezione come dal paragrafo 1: a) il 40 %, negli Stati membri che confinano integralmente con le zone di controllo delle emissioni di SOx (SECA); b) il 30 %, negli Stati membri in parte confinanti con le SECA; c) il 20 %, negli Stati membri non confinanti con le SECA. A partire dal 1o gennaio 2020, negli Stati membri non confinanti con le SECA, il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo è verificato anche mediante campionamento o analisi, o entrambi, per almeno il 30 % delle navi sottoposte a ispezione come dal paragrafo 1. Gli Stati membri possono rispettare le frequenze specificate nel presente paragrafo ricorrendo a meccanismi di selezione nazionali basati sul rischio e a specifiche segnalazioni su singole navi registrate nel sistema d'informazione dell'Unione. 3.   Il numero di singole navi che sono anche oggetto di controlli tramite campionamento o analisi, o entrambi, calcolato ai sensi del paragrafo 2, può essere modificato ma non può essere ridotto di oltre il 50 % in uno dei seguenti modi: a) sottraendo il numero di singole navi per le quali un'eventuale non conformità sia stata verificata utilizzando tecnologie di telerilevamento o metodi di analisi rapida (quick scan); b) stabilendone un numero adeguato, nel caso in cui le verifiche documentali di cui al paragrafo 1 siano effettuate a bordo di almeno il 40 % delle singole navi facenti annualmente scalo nello Stato membro interessato. La modifica di cui ai punti a) e b) è registrata nel sistema d'informazione dell'Unione. 4.   A partire dal 1o gennaio 2016, invece di rispettare la frequenza annuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può applicare una frequenza annuale di campionamento sulla base del meccanismo unionale di selezione basato sul rischio. 5.   Il presente articolo non si applica a Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria e Slovacchia.
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Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo delle navi (Art. 3 Decisione (UE) 2015/253) — Testo vigente | Portale Normativo