Art. 4

In vigore dal 10 feb 2015
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate all'accordo nell'ambito della commissione mista.
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Art. 4 Decisione (UE) 2015/238 — Testo vigente | Portale Normativo