Art. 4
In vigore dal 10 feb 2015
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate all'accordo nell'ambito della commissione mista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:238:oj#art-4