Art. 4
In vigore dal 9 feb 2015
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all' è pari a 1 274 398,85 EUR. Il bilancio complessivo stimato per l'intero progetto è pari a 1 475 955,15 EUR, messo a disposizione mediante un cofinanziamento da parte di UNODA e UNIDIR.
2. Le spese finanziate con l'importo stabilito al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme dell'Unione applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude accordi di finanziamento con l'UNODA e l'UNIDIR. Gli accordi prevedono che l'UNODA e l'UNIDIR siano tenuti a garantire che la visibilità del contributo dell'Unione sia adeguata all'entità del contributo stesso.
4. La Commissione si adopera affinché gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 siano conclusi non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio e l'AR delle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento entro due settimane dalla firma.
Storico versioni
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