Art. 3
In vigore dal 9 feb 2015
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all' è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo (UNODA) e all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR), come specificato nell'allegato. L'UNODA e l'UNIDIR svolgono le loro funzioni sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR definirà le necessarie modalità con l'UNODA e l'UNIDIR.
Storico versioni
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