Art. 1

In vigore dal 5 feb 2015
La decisione 2010/670/UE è così modificata: 1. l'articolo 9 è così modificato: a) al primo paragrafo, l'indicazione «24 mesi» è sostituita da «48 mesi»; b) al secondo paragrafo, l'indicazione «36 mesi» è sostituita da «60 mesi»; 2. l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato: a) al secondo comma l'indicazione «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017» e l'indicazione «4 anni» è sostituita da «6 anni»; b) sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti: «Qualora il progetto non sia entrato in esercizio entro la relativa data stabilita per tale progetto, tale data è automaticamente prorogata di un anno. Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se il progetto non è entrato in esercizio entro la relativa data di entrata in esercizio di cui al terzo comma. In questo caso è restituito qualsiasi finanziamento versato o trasmesso ai fini dell'erogazione.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:191:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo