Art. 1
In vigore dal 5 feb 2015
La decisione 2010/670/UE è così modificata:
1.
l'articolo 9 è così modificato:
a)
al primo paragrafo, l'indicazione «24 mesi» è sostituita da «48 mesi»;
b)
al secondo paragrafo, l'indicazione «36 mesi» è sostituita da «60 mesi»;
2.
l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:
a)
al secondo comma l'indicazione «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017» e l'indicazione «4 anni» è sostituita da «6 anni»;
b)
sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:
«Qualora il progetto non sia entrato in esercizio entro la relativa data stabilita per tale progetto, tale data è automaticamente prorogata di un anno.
Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se il progetto non è entrato in esercizio entro la relativa data di entrata in esercizio di cui al terzo comma. In questo caso è restituito qualsiasi finanziamento versato o trasmesso ai fini dell'erogazione.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2015:191:oj#art-1