Art. 5

Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile

In vigore dal 4 feb 2015
Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile 1.   Al fine di dimostrare che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, l'ente creditizio è tenuto: a) a fornire una dichiarazione che tali utili sono stati rilevati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile e che l'ambito del consolidamento prudenziale non è sostanzialmente più ampio dell'ambito della verifica contenuta nel documento del revisore esterno indicato all'; e b) a trasmettere alla BCE un documento sottoscritto da un soggetto qualificato che esponga in modo dettagliato le principali componenti di tali utili di periodo o di fine esercizio, incluse le deduzioni per oneri o dividendi prevedibili. 2.   Nei casi in cui gli utili di periodo o di fine esercizio debbano essere inclusi su base consolidata o subconsolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti dal soggetto consolidante. 3.   I dividendi da dedurre sono pari all'importo formalmente proposto o deliberato dall'organo di amministrazione. Se tale proposta o decisione formale non è stata ancora assunta, il dividendo da dedurre è pari al maggiore tra i seguenti: a) il dividendo massimo calcolato in conformità alla politica interna dei dividendi; b) il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni; c) il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente. 4.   Una deduzione di dividendi basata su un metodo diverso da quelli elencati al paragrafo 3 non è coperta dalla presente decisione. 5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per «soggetto qualificato» si intende un soggetto che è stato debitamente autorizzato dall'organo di amministrazione dell'ente a sottoscrivere per conto di esso. 6.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano il modello di comunicazione contenuto in allegato alla presente decisione.
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Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile (Art. 5 Decisione (UE) 2015/4) — Testo vigente | Portale Normativo