Art. 3

Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

In vigore dal 4 feb 2015
Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi sono autorizzati ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, prima che sia stata adottata una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento, a condizione che siano state rispettate le condizioni di cui agli della presente decisione. 2.   Le condizioni di cui agli devono essere soddisfatte prima della trasmissione delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri applicabili, in conformità con le date d'invio per le segnalazioni stabilite dall' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. 3.   Gli enti creditizi che intendono includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 inviano una comunicazione alla BCE che comprende la documentazione richiesta dagli della presente decisione. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione in questione, la BCE comunica agli enti creditizi se tale documentazione contiene le informazioni richieste dalla presente decisione.
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Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 (Art. 3 Decisione (UE) 2015/4) — Testo vigente | Portale Normativo