Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 feb 2015
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione stabilisce le condizioni in presenza delle quali la BCE ha determinato di concedere agli enti creditizi l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   La presente decisione fa salvo il diritto degli enti creditizi di richiedere alla BCE l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 in casi non previsti dalla presente decisione. 3.   La presente decisione si applica agli enti creditizi sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta ai sensi del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5).
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