Art. 3

In vigore dal 27 gen 2015
1.   Il recupero dell'aiuto concesso, di cui all', è immediato ed effettivo. 2.   Il Belgio provvede affinché la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data della notifica.
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Art. 3 Decisione (UE) 2015/320 — Testo vigente | Portale Normativo