Art. 2
In vigore dal 27 gen 2015
1. Il Belgio recupera presso la SDVO l'aiuto attuato in maniera abusiva relativo ai progetti finalizzati allo sviluppo di una denominazione commerciale e alla relativa pubblicità, allo sfruttamento di 87 gabbie supplementari, alla campagna promozionale «Dagverse vis» e al reperimento di nuovi stock di molluschi.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (8) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni
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