Art. 12
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 19 gen 2015
Comunicazione di informazioni
1. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUMAM RCA, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUMAM RCA, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), come segue:
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o
b)
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. L'alto rappresentante è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative dell'EUMAM RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUMAM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'alto rappresentante e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.
3. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUMAM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'alto rappresentante e le autorità competenti dello Stato ospitante.
4. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUMAM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
5. L'alto rappresentante può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo ai funzionari del SEAE e/o al comandante della missione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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