Art. 11

Cellula di progetto

In vigore dal 19 gen 2015
Cellula di progetto 1.   L'EUMAM RCA dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti, finanziati dagli Stati membri o da Stati terzi, che sono coerenti con gli obiettivi della missione e contribuiscono alla realizzazione del mandato. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUMAM RCA in modo coerente. In tal caso, il comandante della missione conclude un accordo con tali Stati riguardante in particolare le procedure specifiche relative alla risposta a qualsiasi azione emanante da terzi per danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUMAM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUMAM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3.   Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.
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