Art. 6
In vigore dal 9 gen 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione Cipro fornisce le seguenti informazioni:
a)
informazioni richieste ai sensi dell’, paragrafi 4 e 5;
b)
l’importo totale (capitale e interessi sul recupero) da recuperare presso il beneficiario (43);
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione;
d)
documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.
2. Cipro informa la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’ e all’. Su semplice richiesta della Commissione, trasmette immediatamente informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Inoltre fornisce informazioni dettagliate sugli importi dell’aiuto e degli interessi sul recupero già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1073:oj#art-6