Art. 6

In vigore dal 9 gen 2015
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione Cipro fornisce le seguenti informazioni: a) informazioni richieste ai sensi dell’, paragrafi 4 e 5; b) l’importo totale (capitale e interessi sul recupero) da recuperare presso il beneficiario (43); c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione; d) documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l’aiuto. 2.   Cipro informa la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’ e all’. Su semplice richiesta della Commissione, trasmette immediatamente informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Inoltre fornisce informazioni dettagliate sugli importi dell’aiuto e degli interessi sul recupero già recuperati presso il beneficiario.
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