Art. 4
In vigore dal 9 gen 2015
1. Cipro recupera dal beneficiario l’aiuto incompatibile di cui all’, nonché qualsiasi aiuto aggiuntivo di cui all’.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (41) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (42).
4. Per quanto concerne la misura 4, Cipro informa la Commissione nel caso in cui abbia concesso eventuali importi aggiuntivi oltre a quelli di cui all’ nell’ambito della presente misura, nonché gli importi esatti concessi e le date di concessione.
5. Per quanto riguarda la misura 5, Cipro informa la Commissione sulle date di concessione dei singoli importi.
6. Cipro sopprime la misura 4 e annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui agli a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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