Art. 2

In vigore dal 18 dic 2014
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate dal Comitato in quanto intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo: a) atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione; b) atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali; o c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen; o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate. L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, né destinato a vantaggio di persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione. 3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il Comitato non abbia preso una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Gli Stati membri possono altresì consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui all', a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive in virtù della presente decisione, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/932 — Testo vigente | Portale Normativo