Art. 1
In vigore dal 18 dic 2014
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
a)
atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione;
b)
atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali; o
c)
pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen.
Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per partecipare a un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro decida caso per caso se l'ingresso o il transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità nello Yemen e ne informi successivamente il Comitato entro quarantott'ore dall'adozione della decisione in questione.
5. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca, caso per caso, che:
a)
l'ingresso o il transito è necessario per ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b)
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nello Yemen.
6. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3, 4 o 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:932:oj#art-1