Art. 3

In vigore dal 15 dic 2014
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 990 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'UE che corrisponda alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/913 — Testo vigente | Portale Normativo