Art. 3

Clausola di flessibilità

In vigore dal 12 dic 2014
Clausola di flessibilità Le modifiche cumulate degli stanziamenti assegnati ad azioni specifiche non superiori al 15 % del contributo massimo di cui all' della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, se tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma. L'aumento del contributo massimo fissato dall' della presente decisione non supera il 15 %. L'ordinatore responsabile può adottare le modifiche di cui al primo comma in conformità ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.
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Clausola di flessibilità (Art. 3 Decisione (UE) 2014/910) — Testo vigente | Portale Normativo