Art. 1

Contributo finanziario

In vigore dal 12 dic 2014
Contributo finanziario 1.   In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria in relazione a misure necessarie, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto delle domande elencate nell'allegato I della presente decisione. In base alla domanda presentata dalla Spagna ed esaminata dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da tale Stato membro in relazione ad altre azioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE, per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus oggetto della domanda indicata nell'allegato II della presente decisione. 2.   L'importo totale del finanziamento dell'Unione di cui al paragrafo 1 è pari a 5 715 000 EUR. L'importo massimo del finanziamento dell'Unione per ciascuna domanda è indicato rispettivamente nell'allegato I e II della presente decisione. 3.   Tali finanziamenti dell'Unione sono a carico della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014: linea di bilancio 17 04 04. 4.   La presente decisione costituisce, con i suoi allegati, una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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