Art. 3
In vigore dal 12 dic 2014
1. L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di protezione nelle zone elencate nell'allegato:
a)
un divieto di spedizione di partite dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone dell'Unione:
i)
api mellifere;
ii)
calabroni;
iii)
sottoprodotti apicoli non trasformati;
iv)
attrezzature apistiche;
v)
miele in favo per il consumo umano;
b)
l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:
i)
l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare;
ii)
la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate.
2. L'Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche, comprendenti il controllo dei precedenti spostamenti di prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), da e verso le zone elencate nell'allegato.
3. Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.
4. L'Italia informa la Commissione e gli Stati membri in merito all'attuazione delle misure di protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:909:oj#art-3