Art. 3

In vigore dal 12 dic 2014
1.   L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di protezione nelle zone elencate nell'allegato: a) un divieto di spedizione di partite dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone dell'Unione: i) api mellifere; ii) calabroni; iii) sottoprodotti apicoli non trasformati; iv) attrezzature apistiche; v) miele in favo per il consumo umano; b) l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti: i) l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare; ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate. 2.   L'Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche, comprendenti il controllo dei precedenti spostamenti di prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), da e verso le zone elencate nell'allegato. 3.   Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate. 4.   L'Italia informa la Commissione e gli Stati membri in merito all'attuazione delle misure di protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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