Art. 2
In vigore dal 12 dic 2014
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«alveare»
:
i)
una struttura abitativa costruita per le api mellifere;
ii)
un contenitore o una colonia di calabroni (Bombus spp.);
b) «apiario»: un insieme di alveari e i locali o gli impianti di un luogo geografico in cui tale complesso di alveari è o è stato tenuto;
c) «sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (4), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui alla tabella 2, riga 10, colonna 4, figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, di detto regolamento;
d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura.
Storico versioni
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