Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
La decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom è modificata come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE:
le cessioni di terreni edificabili (punto 9).»
2)
dopo l' sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:
«Articolo 1 bis
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,01 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell'allegato X (istituti ospedalieri), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 1 ter
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.»
3)
l' è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:843:oj#art-1