Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 nov 2014
La decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE: le cessioni di terreni edificabili (punto 9).» 2) dopo l' sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,01 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell'allegato X (istituti ospedalieri), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 1 ter Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.» 3) l' è soppresso.
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