Art. 2

In vigore dal 29 ott 2014
Durante un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2015, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di prodotti a base di carne accompagnate dal pertinente certificato rilasciato non oltre il 1o marzo 2015 conformemente al modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.
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