Art. 1
In vigore dal 29 ott 2014
Il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE è così modificato:
1)
il punto II.2.3.1 è sostituito dal seguente:
«o
(2)[II.2.3.1.
i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi oppure ad un trattamento freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;]
o
(2)(6)[II.2.3.1.
i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici ricavate da animali domestici della specie suina provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005 o non svezzati di età inferiore a 5 settimane;]»
;
2)
nella parte II delle note, la seguente nota è inserita dopo la nota 5:
«(6)
Unicamente per i paesi terzi contrassegnati dalla lettera “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:759:oj#art-1