Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 ott 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   «richiedente assistenza»: lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, così come le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, specificate all'allegato VII; 2)   «assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile, con relative attrezzature e materiali di soccorso o forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe; 3)   «mezzi tampone»: i mezzi di risposta alle catastrofi, la cui disponibilità e il cui accesso rapido sono cofinanziati conformemente all', paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE; 4)   «squadra di intervento»: le risorse umane e materiali, compresi i moduli, che uno o più Stati membri hanno preposto a interventi di protezione civile; 5)   «squadra di supporto e assistenza tecnica»: le risorse umane e materiali che uno o più Stati membri hanno preposto a compiti di supporto, come specificato all'allegato II.
Storico versioni

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