Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 ott 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «richiedente assistenza»: lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, così come le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, specificate all'allegato VII;
2) «assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile, con relative attrezzature e materiali di soccorso o forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe;
3) «mezzi tampone»: i mezzi di risposta alle catastrofi, la cui disponibilità e il cui accesso rapido sono cofinanziati conformemente all', paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE;
4) «squadra di intervento»: le risorse umane e materiali, compresi i moduli, che uno o più Stati membri hanno preposto a interventi di protezione civile;
5) «squadra di supporto e assistenza tecnica»: le risorse umane e materiali che uno o più Stati membri hanno preposto a compiti di supporto, come specificato all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:762:oj#art-2