Art. 3

In vigore dal 13 ott 2014
Il protocollo aggiuntivo è applicato a titolo provvisorio a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, in attesa che siano completate le procedure relative alla sua conclusione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2015/1277 — Testo vigente | Portale Normativo