Art. 2

In vigore dal 13 ott 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo aggiuntivo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/1277 — Testo vigente | Portale Normativo